|
|||
![]()
Valutazione di incidenza Con il nome di Natura 2000 l'Unione Europea ha definito un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, comunemente identificata come direttiva "Habitat". Nello specifico sono stati identificate, da parte dei singoli stati membri (nel caso italiano con il supporto di regioni e province), aree meritevoli di tutela per la presenza di specie animali e vegetali, identificate come SIC (Siti di Importanza Comunitaria), sui quali si applicano regimi di tutela e nell'ambito dei quali la realizzazione di Piani o Progetti deve obbligatoriamente essere preceduta da una Valutazione di Incidenza degli stessi sul SIC. Tali Valutazioni di Incidenza devono essere eseguite, a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat, ogni qualvolta un progetto o piano sia passibile di avere effetti rilevanti su un sito della rete Natura 2000. LA Valutazione d'Incidenza consiste in una procedura di valutazione degli effetti che la realizzazione di piani/progetti possono determinare su un sito NATURA 2000, a prescindere dalla localizzazione del piano/progetto all'interno o all'esterno del sito stesso (pertanto la Valutazione di Incidenza può essere necessaria anche per Piani o Progetti che non coinvolgono direttamente aree incluse nei SIC, ma che possono avere incidenza sugli obiettivi di conservazione dei medesimi). Al paragrafo 3 si stabilisce infatti che "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una valutazione appropriata dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica". Preventivamente alla realizzazione della Valutazione d'Incidenza, è utile una fase preventiva di screening, soprattutto per quelle opere o piani che coinvolgono aree esterne ai SIC e per i quali la necessità della Valutazione d'Incidenza non è a priori definita. Tale valutazione preliminare consiste in un'analisi finalizzata a identificare i possibili effetti del progetto su un sito Natura 2000, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità o meno di redigere la relazione di valutazione di incidenza. Tale valutazione, comunque oggetto di esame da parte dell'ente competente, descrive sostanzialmente il progetto ed il sito potenzialmente coinvolto, identificando i relativi impatti e la loro significatività. Da evidenziare che la fase di screening, per progetti o piani di una certa entità, è sempre e comunque utile nelle fasi iniziali di progettazione, al fine di definire da subito l'iter autorizzativo corretto ed evitare "incidenti di percorso". Una volta definito l'ambito preliminare di incidenza ed avendo constatato che possono esservi degli effetti diretti od indiretti su un SIC in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, si procede con la Valutazione d'Incidenza. I contenuti di tali Valutazioni, in sostanziale analogia con le procedure connesse alla Valutazione di Impatto Ambientale, devono prevedere (allegato G al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.):
Per i progetti sottoposti a VIA o per i piani sottoposti a VAS, la Valutazione d'Incidenza ne rappresenta un endoprocedimento (esplicito). A tal fine lo Studio di Impatto Ambientale contiene un'apposita sezione riguardante le verifiche previste dalla direttiva 92/43/CEE, le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area SIC o ZPS.
|
|||