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Note di carattere applicativo Studio geologico e pianificazione Lo Studio Geologico, redatto ai sensi della L.R. 41/1997, non è considerato dalla Regione Lombardia un atto di pianificazione. Infatti, l'articolo 6 della L.R. 41/1997 dispone che l'adozione degli studi geologici da parte degli enti locali costituisce "presupposto di riferimento tecnico" per gli adempimenti relativi alla pianificazione e pertanto, lo Studio Geologico è sottratto alla materia urbanistica in senso stretto.
Incongruenza tra azzonamento e Studio Geologico In caso di incongruenza tra previsione dell'azzonamento del P.R.G. e zonazione della pericolosità disciplinata dallo Studio Geologico, prevale quanto disciplinato dallo Studio Geologico. Questo principio è sancito più volte anche dalla giurisprudenza (si veda a tal riguardo la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 28 gennaio 1997, n. 89). L'incongruenza potrebbe per esempio manifestarsi quando, in presenza di classe di fattibilità 4, sull'azzonamento del P.R.G. compare un grado di intervento che ammette anche interventi di ristrutturazione edilizia. In questo caso, pur essendo dal punto di vista urbanistico possibile l'effettuazione di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune non può autorizzare l'intervento di ristrutturazione edilizia in contrasto con quanto stabilito dalla classe di fattibilità 4; tale classe prevede infatti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo.
Variazioni allo Studio Geologico, aggiornamento Le variazioni allo Studio Geologico, o gli aggiornamenti sono ammessi nei casi specificati dalla D.G.R. 29 Ottobre 2001 n. VII/6645. In particolare possono essere effettuate le variazioni allo Studio Geologico nel caso specificato al punto 1.1.c della D.G.R. per quegli "ambiti che hanno subito modifiche dell'assetto geomorfologico a causa di eventi naturali e/o loro effetti indotti (anche connessi a episodi sismici) nonché di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e sismico attuati successivamente alla redazione dello studio geologico" ovvero, come meglio specificato nella Parte 5 della medesima D.G.R. "Nel caso intervengano modifiche dell'assetto geomorfologico, idrogeologico, idraulico ecc. a causa di eventi o interventi (collaudati) successivi alla redazione dello studio geologico, oppure si rendessero necessari approfondimenti di indagini successivi alla redazione dello studio geologico (ad esempio per dettagliare maggiormente la zonazione della pericolosità in un'area da urbanizzare o per accertare la possibilità di declassare porzioni di territorio graduando maggiormente la pericolosità o per individuare le prescrizioni per procedere all'edificazione), sarà indispensabile aggiornare lo studio per le aree interessate." La parte 5 della D.G.R. disciplina anche gli aggiornamenti periodici, non connessi all'accadimento di alcun fenomeno naturale od esigenze del Comune, infatti "In assenza di tali variazioni sarà comunque opportuna una revisione generale dello studio, alla luce di nuovi dati e indagini di maggior dettaglio a disposizione, con cadenza massima decennale." Considerata la complessità delle procedure per le variazioni allo Studio Geologico, e la casistica alquanto ridotta di ammissibilità delle stesse, è quanto mai evidente come ogni attribuzione di fattibilità agli areali di pericolosità omogenea debba essere attentamente valutata e ponderata, fin dalle prime fasi, dal redattore dello Studio Geologico.
Iter di approvazione dello Studio Geologico o di sue variazioni/aggiornamenti L'approvazione dello Studio Geologico o delle sue variazioni/aggiornamenti, anche quanto disgiunte dall'adozione del P.R.G. o sue varianti, non è di esclusiva competenza del Comune. Infatti, come risulta alla Parte 6 della D.G.R. 29 Ottobre 2001 n. VII/6645, l'approvazione dello studio come pure le variazioni allo stesso (Parte 5 della medesima D.G.R.) sono di competenza della Regione Lombardia, la quale, una volta effettuata la verifica di congruenza tra i dati in suo possesso, la normativa di riferimento e l'analisi di dettaglio prodotta dal Comune, da il proprio parere vincolante. Anche per le variazioni della normativa di applicazione dello Studio Geologico (che deve essere prodotta a corredo dello Studio Geologico oltre che essere, successivamente, recepita come parte integrante nel P.R.G.), essendo sottoposta al medesimo iter di approvazione, devono essere valutate preventivamente dalla Regione Lombardia. È pertanto deprecabile "l'usanza" di effettuare modifiche allo Studio Geologico, o sua normativa applicativa valutata dalla Regione Lombardia, attraverso le procedure di varianti urbanistiche previste dalla L.R. 23/1997 anche perché si applica una procedura di modifica di strumenti urbanistici ad atti che non sono qualificabili come tali (lo Studio Geologico non è qualificabile come atto strumento di pianificazione, articolo 6 della L.R. 41/1997). Di seguito si riporta l'iter corretto nel caso che lo Studio Geologico o sue variazione/aggiornamento sia redatto disgiuntamente dal P.R.G. (in caso contrario si può fare riferimento alla parte 6 della D.G.R. 29 Ottobre 2001 n. VII/6645):
Nel caso sia vigente il PTCP (Piano Territorialo di Coordinamento Provinciale) in luogo della Regione Lombardia, anche ai sensi dell'art.57 d.lgs. 112/98, è la Provincia che valuta lo Studio Geologico. Da evidenziare che, secondo il principio di maggior dettaglio sancito anche dall'art.18 delle NdA del PAI, la zonazione prodotta dallo strumento comunale prevale sulla zonazione prevista dal PTCP. Ciascun PTCP prevede particolari modalità di aggiornamento delle componenti di prevenzione del Rischio Idrogeologico sulla base di tali studi di dettaglio.
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