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Perimetrazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico Come specificato al punto 5, dell'allegato B, della D.G.R. 01 agosto 2003, n. VII/13950, il Comune ha l'obbligo di individuare le fasce di rispetto lungo tutti i corsi d'acqua (siano essi attribuiti al reticolo principale od al reticolo minore).
Per l'individuazione delle fasce di rispetto, che necessariamente devono rispondere alla ragione pubblicistica di assicurare lo sfruttamento della risorsa idrica o, comunque, ai fini del pubblico interesse e tutela della pubblica incolumità, di assicurare il libero deflusso delle acque, si devono considerare quattro elementi fondamentali: protezione del demanio idrico, tutela del demanio fluviale, tutela della pubblica incolumità e protezione delle caratteristiche proprie dei corsi d'acqua. Il rapporto tra i vari elementi di tutela permette di definire il tipo e l'ampiezza della o delle fasce di rispetto. È sempre utile definire diversi tipi di fasce, con diversi gradi di protezione e tutela del demanio idrico, al fine di consentire una migliore gestione urbanistica delle aree contigue ai corsi d'acqua. Riguardo all'ampiezza minima delle fasce di rispetto, la D.G.R. 01 agosto 2003, n. VII/13950, nell'allegato B, punto 5.1, cita testualmente "L'individuazione di fasce di rispetto dovrà prioritariamente essere condotta sulla base degli studi ai sensi della L.R. 41/1997, laddove esistenti, o di apposito studio effettuato secondo le indicazioni relative alla perimetrazione delle aree di esondazione dei corsi d'acqua contenute nel regolamento della suddetta legge." Fermo restando il minimo di 4 metri stabilito dal punto 5.2 del medesimo allegato, non si fa altro riferimento a fasce di natura geometrica di ampiezza minima destinate all'ordinata sicurezza urbanistica, ma si evidenziano esclusivamente elementi di pericolosità idraulica per la definizione dell'ampiezza minima delle stesse e/o per l'individuazione di diversi ed ulteriori tipi di fascia.
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