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![]() Procedure Per quanto riguarda le procedure da seguire, i problemi sorgono generalmente dalla necessità di porre in relazione gli aspetti giuridici e quelli tecnici, con tutte le difficoltà insite nell'accostare questi due settori così dissimili per indirizzi e modi di procedere, a partire dalla stessa lettura delle normative, che possono essere modellate su obiettivi di salute pubblica (riflessi sul campo sanitario) come di salvaguardia ambientale (gestione delle risorse). Altri aspetti critici di gestione, che non devono restare sottaciuti, sono la ricerca del consenso e le possibili ripercussioni della divulgazione delle notizie attraverso i media, spesso causa dell'acutizzarsi della "tensione" attorno al caso, con le conseguenze che non sono difficili da immaginare. In questa visione le normative (in particolare il DM 471/99) costituiscono un punto di partenza per la gestione dei problemi legati alle bonifiche, fornendo indubbiamente alcune certezze indispensabili per procedere. Tra le certezze è chiaro che l'operazione di bonifica di un sito inquinato non può essere effettuata basandosi solamente sui dati raccolti dal singolo proponente l'intervento, né tantomeno su scelte operate autonomamente dal proponente stesso o dalla sola Amministrazione comunale sotto la quale ricade l'area interessata dalla bonifica. Le procedure da seguire sono dettate nel DM 25 ottobre 1999, n.471 ("Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni"), secondo una procedura di indagine e di intervento su tre livelli: Piano di caratterizzazione, Progetto di Bonifica e l'Intervento di Bonifica.
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